Art. 1 - Costituzione

E' costituita un'associazione politico-culturale denominata IL CAMMINO - "del Po, delle Terre Verdiane e della Val Ceno" con in Fidenza, via Goito n.20


Art. 2 - Finalità

L'associazione persegue finalità di promozione culturale e favorische la partecipazione dei cittadini alla politica ed il confronto pubblico partecipando al processo di innovazione politica, culturale e programmatica dell'Ulivo e del Centrosinistra.

Essa intende sviluppare l'impegno attraverso la diffusione di informazioni, di analisi delle scelte e di proposte che maturano nell'ambito della realtà locale, regionale, nazionale ed europea in due convergenti direzioni:

1) rendere più ampia e coesa la coalizione di centrosinistra e più adeguato alle nuove sfide il suo progetto;

2) promuovere e valorizzare le tradizioni riformiste ed i contributi del territorio emiliano compreso tra la Bassa Parmense e la Val Ceno ai processi più dinamici e innovativi della società.

L'associazione può inoltre aderire ad altre associazioni aventi finalità simili a quelle contenute nel presente articolo.

L'associazione svolge su richiesta dei propri associati, ricerche specifiche rivolte all'individuazione di interlocutori presso Istituzioni nazionali ed europee e studia soluzioni a problemi degli associati con il Governo e il Parlamento Nazionale, le Istituzioni regionali ed europee in relazione allo svolgimento della propria attività.


Art. 3 - Soci

All'associazione possono aderire sindaci, amministratori locali, cittadini, enti, associazioni, circoli, gruppi di studio e di ricerca che ne condividono le finalità e si impegnano a realizzarle.

Gli iscritti, singoli o collettivi, concorrono al mantenimento dell'associazione mediante il conferimento di quote associative di adesione annuali o straordinarie determinate dal Comitato Direttivo.

Il regolare pagamento delle quote associative è condizione necessaria per l'esercizio dei diritti connessi alla qualità di socio.


Art. 4 - Ammissione

L'adesione comporta l'accettazione dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni dell'associazione.

L'ammissione è deliberata insindacabilmente dal Comitato Direttivo.

La decadenza dell'iscrizione è deliberata dal Comitato Direttivo in caso di posizioni o comportamenti in contraddizione o incampatibili con le finalità dell'associazione


Art. 5 - Attività

I soci possono dar vita a gruppi di lavoro specifici su base territoriale o per settore di interesse.

Il rapporto fra associazione e gruppi di lavoro è definito da protocollo d'intesa.

Il responsabile del gruppo di lavoro presenta periodicamente una relazione sull'attività svolta.


Art. 6 - Entrate

Il patrimonio dell'associazione è costituito da contributi, lasciti, donazioni, erogazioni di soggetti privati e pubblici a tal fine destinati e da economie di gestione.

Le entrate sono costituite dalle quote associative e da ogni altra entrata e contributo connessi all'attività associativa ed al conseguimento dei suoi scopi.

In
nessun caso potranno essee distruibuiti utili nonché fondi, riserve di capitale durante l'attività dell'associazione salvo diverse disposizioni di legge.


Art. 7 - Bilancio

Il Comitato Direttivo predispone entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio preventivo da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea.

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il
31 gennaio successivo il Comitato Direttivo predispone il bilancio
consuntivoda sottoporre alla ratifica dell'assemblea.


Art. 8 - Organi

Sono organi associativi:

a) i presidenti onorari;

b) il Presidente;

c) il Comitato Direttivo;

d) l'assemblea;

e) il Collegio dei Revisori dei conti.


Art. 9 - Presidenti onorari

Sono Presidenti onorari di diritto i Parlamentari appartenenti all'area politica
dell'Ulivo e del centrosinistra eletti nel collegio n.30 della Camera dei Deputati
e nel collegio n.12 del Senato della Repubblica nella circoscrizione elettorale
regionale Emilia-Romagna.

Essi rappresentano l'Associazione nella sua attività politica e culturale
e sono membri di diritto del Comitato Direttivo.


Art. 10 - Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza anche legale dell'associazione. Convoca e
presiede, d'intesa con i Presidenti onorari, l'assemblea e il Comitato Direttivo.

Uno o più VIcepresidenti, di cui uno vicario, coadiuvano il Presidente
e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento.


Art. 11 - Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo definisce l'azione politica sulla base degli
indirizzi dell'assemblea. Redige i regolamenti interni, fissa le
quote associative, decide in merito a provvedimenti nei confronti
di associati in caso di mancato rispetto delle regole e linee politiche
fondamentali.

Redige il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e le relative
relazioni illustrative.


Art. 12 - Assemblea

L'assemblea su proposta dei Presidenti onorari, nomina fra i suoi membri
il Presidente e il Comitato Direttivo, concorre alla definizione
degli indirizzi politici e programmatici dell'associazione, ne ratifica
il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, le modifiche dello
Statuto e l'eventuale scioglimento.

Si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del Presidente
effettuata in forma scritta con ogni mezzo abituale di comunicazione
con l'indicazione dell'ordine del giorno.

L'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti
e delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.


Art. 13 - Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri
deisgnati dall'Assemblea anche fra i non soci.

Il Collegio nomina al proprio interno il Presidente, responsabile della
convocazione e del funzionamento dello stesso.

Il Collegio dura in carica tre anni ed è rieleggibile. I revisori
possono assistere alle riunioni del Comitato Direttivo e dell'Assemblea,
controllano l'amministrazione dell'associazione, esaminano ed approvano
il conto consuntivo annuale accompagnandolo con la propria relazione.


Art. 14 - Scioglimento

In caso di scioglimento i Presidenti onorari nominano uno o più liquidatori
stabilendone le competenze. Il patrimonio residuo sarà devoluto
ad altra associazione con finalitàsimili o a fini di pubblica
utilità.


Art. 15 - Norma transitoria

I soci fondatori di cui all'atto costitutivo costituiscono la prima
Assemblea, di cui al precedente art. 12.

L'Assemblea, convocata dai Presidenti onorarim nomica il Comitato
Direttivo, il Presidente e uno o più Vicepresidenti ed il
Collegio dei revisori dei conti.


Art. 16 - Norma residuale

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento
alle norme di legge in materia.